L’imposta sulle transazioni finanziarie: un’imposta europea?

, di Domenico Moro

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L'imposta sulle transazioni finanziarie: un'imposta europea?

Il Consiglio Ecofin, riunitosi a Bruxelles il 22 gennaio scorso, ha autorizzato il varo di una “cooperazione rafforzata” (art. 20 del Trattato sull’Unione europea) tra undici Paesi membri dell’UE (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna) finalizzata all’introduzione, tra di loro, di un’imposta sulle transazioni finanziarie sul modello di quella proposta dalla Commissione europea nel settembre 2011.

La procedura, tuttora in corso, per l’introduzione di un’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (ITF). Com’è noto, il punto di partenza della procedura è stata la proposta di Direttiva della Commissione europea del 28 settembre 2011. La proposta si rivolgeva all’UE a 27 e richiedeva l’approvazione all’unanimità. Siccome alla fine del mese di giugno 2012, nel corso di due sedute del Consiglio Ecofin, quest’ultimo ha preso atto che non vi era il consenso di tutti gli Stati membri, ha deciso di seguire la via della cooperazione rafforzata.

Dal punto di vista dei contenuti, si ricorda che la proposta della Commissione prevede che la ITF sia applicata dai singoli Stati membri in base ad aliquote di cui la Commissione prevede solo il livello minimo e non massimo: l’aliquota minima dello 0,01% si applicherà ai prodotti derivati e quella dello 0,1% a tutti gli altri prodotti finanziari previsti dalla Direttiva.

La proposta di Direttiva non prevede che il gettito affluisca al bilancio europeo. Solo nella relazione di accompagno della Direttiva, la Commissione accenna al fatto che presenterà una proposta separata in merito alla ripartizione del gettito, una volta che essa sarà entrata in vigore.

La posizione del Parlamento europeo. Dopo che la Commissione ha presentato la sua proposta, ma prima che il Consiglio Ecofin, prendendo atto che non vi era l’unanimità dei 27 paesi membri dell’UE, proponesse di instaurare una cooperazione rafforzata, il Parlamento europeo, con voto del 23 maggio 2012, si è detto favorevole alla Direttiva, modificandola in alcune sue parti. In particolare, con l’Emendamento 11, il Parlamento europeo inserisce il «Considerando 17 bis» in cui, dopo aver fatto notare che la “Direttiva non tratta la gestione del gettito proveniente dall’imposta sulle transazioni finanziarie”, aggiunge che “Tuttavia [...] parte del gettito proveniente dall’ITF (Imposta sulle Transazioni Finanziarie) potrebbe essere gestito a livello dell’Unione, nell’ambito delle sue risorse proprie o in diretta correlazione con politiche specifiche e beni pubblici dell’Unione. L’impiego di parte del gettito dell’ITF quale risorsa propria dell’Unione ridurrebbe la dipendenza del bilancio dell’Unione dai contributi nazionali e libererebbe pertanto risorse dei bilanci nazionali che possono essere destinate ad altri impieghi«. La formulazione dell’emendamento farebbe, peraltro, pensare che per il Parlamento europeo il gettito che affluirebbe al bilancio europeo sarebbe sostitutivo e non aggiuntivo delle attuali risorse che, dagli Stati, affluiscono al bilancio UE. Con l’Emendamento 12, che diventa il»Considerando 17 ter«della Direttiva, il Parlamento europeo si affretta purtroppo ad aggiungere che»l’imposizione fiscale è di competenza esclusiva degli Stati membri".

Dal punto di vista della procedura in atto, poiché il Parlamento europeo ha modificato sensibilmente la proposta di Direttiva della Commissione prima che si decidesse di avviare una cooperazione rafforzata tra un numero limitato di Paesi dell’UE, occorrerà attendere che la Commissione europea aggiorni la sua proposta di Direttiva, il che dovrebbe avvenire entro la fine del corrente mese. Solo allora si saprà se la Commissione avrà tenuto conto degli emendamenti del Parlamento europeo e se il Consiglio Ecofin, nella composizione dei paesi che hanno condiviso la via della cooperazione rafforzata, accetterà o meno la nuova proposta di Direttiva.

La ITF è un’imposta europea? In relazione all’iniziativa della Commissione europea, dato che il testo di riferimento della procedura in corso è la proposta del 28 settembre 2011, la conclusione è che la ITF è un’imposta nazionale il cui gettito confluirà, per ora, nei bilanci nazionali. Una precisazione necessaria in merito al linguaggio corrente aiuta ad arrivare alla medesima conclusione. Infatti, bisognerebbe precisare che anche se correntemente si parla di “tassa” sulle transazioni finanziarie, in realtà si tratta di un’«imposta», in quanto, contrariamente alla prima denominazione (ad esempio, la tassa di circolazione che finanzia la costruzione o manutenzione di strade o le tasse scolastiche che finanziano le scuole) non è chiara quale sia la controprestazione da parte dello Stato che la introduce. Nel caso specifico, non esistendo ancora uno Stato europeo in grado di fornire un servizio pubblico ai cittadini europei, non potrà essere una “tassa europea”, mentre per le ragioni viste prima non è neppure un’”imposta europea”.

In secondo luogo, per tener conto di quanto si sostiene da diverse parti, bisognerebbe evitare di qualificare un’imposta come un tributo “europeo" per il solo fatto che più Paesi europei decidono di introdurlo: se così fosse, avremmo già più imposte europee, come l’imposta sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sul reddito delle imprese, ecc..

Quale spazio per un’iniziativa federalista? Nel caso della cooperazione rafforzata volta all’introduzione della ITF, occorrerà attendere la nuova proposta della Commissione europea. Però, anche se bisognerà aspettare ancora qualche tempo, i problemi non finiranno comunque qui. Bisognerà, infatti, vedere, in primo luogo, come si comporteranno i Paesi che di loro iniziativa (Francia e Italia) hanno già introdotto un’imposta assimilabile all’imposta sulle transazioni finanziarie. Difficilmente ne introdurranno un’altra simile, anche se tutto è possibile.

In secondo luogo, se la proposta della Commissione dovesse prevedere che una parte del gettito debba affluire al livello europeo, occorrerà esaminare in base a quale metodo si deciderà la ripartizione del gettito. Infatti, non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di un’imposta applicata da 11 Paesi europei sui 27 Paesi che compongono l’UE (anche se rappresentano i 2/3 del PIL dell’UE e il 90% del PIL dell’euro-zona). Anche se parte del gettito dovesse affluire al bilancio dell’UE a 27, non potranno essere risorse aggiuntive a quanto già versano al bilancio UE a 27: perché mai solo 11 paesi dovrebbero fornire risorse aggiuntive al bilancio dell’UE a 27 e non gli altri? Ad oggi, sembrerebbe più realistico attendersi che, se la Commissione dovesse proporre di ripartire il gettito tra il livello nazionale e quello europeo, la quota che affluirà al livello europeo sarà sostitutiva e non aggiuntiva a quanto già versano: un’ipotesi, però, che ai federalisti dovrebbe interessare poco.

Potrebbe, forse, essere più credibile che versino una parte del gettito a favore di un bilancio specifico per finanziare politiche che riguardino solamente i partecipanti alla cooperazione rafforzata e che, peraltro, sono tutti Paesi che appartengono all’euro-zona: in questo caso il fatto sostanziale (rappresentano il 90% del PIL dell’euro-zona e, probabilmente, anche il 90% del gettito) potrebbe, forse, prevalere sul fatto formale (sono 11 paesi sui 17 che compongono l’euro-zona) e potrebbe dunque essere un passo importante verso un vero e proprio bilancio dell’euro-zona. In questo caso, diventerebbe però importante il metodo che la Commissione europea suggerirà per arrivare alla decisione sulla ripartizione del gettito. Infatti, l’imposta che interessa ai federalisti sarebbe europea solo in due casi: se è applicata e incassata da un’istituzione europea (la Commissione), oppure, in alternativa, qualora fosse applicata e riscossa a livello nazionale, se la ripartizione del gettito tra il livello europeo e quello nazionale fosse decisa, nel corso di una seduta congiunta, dal Parlamento europeo e dai Parlamenti nazionali interessati e non, unilateralmente, dal Consiglio Ecofin.

Fonte dell’immagine: Flickr

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